Riservatezza delle informazioni
Le norme in materia di riservatezza
Al fine di garantire una corretta informazione della clientela, di seguito sono riportate alcune norme fondamentali a cui è soggetta l'attività bancaria e finanziaria nel Principato di Monaco in materia di riservatezza e di lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il terrorismo.
1. Riservatezza delle informazioni raccolte dalle banche e dalle società di gestione dei portafogli.
I dirigenti e il personale delle banche stabilite nel Principato sono soggetti al segreto professionale. Il mancato rispetto di tale segreto è sanzionato dalle pene previste dall’articolo 308 del Codice penale.
Il segreto professionale applicato alle banche ha lo scopo di garantire il buon funzionamento del settore bancario, che si basa sulla fiducia dei clienti e risponde principalmente alla protezione dei loro interessi.
Gli istituti di credito sono infatti chiamati, nei loro rapporti con depositanti e mutuatari, a raccogliere informazioni molto diverse sulla loro situazione patrimoniale, sulle loro attività e sulla loro vita privata.
Pertanto, sono coperti dal segreto le informazioni relative alle operazioni, in particolare di gestione patrimoniale, effettuate dai clienti delle banche, nonché l’esistenza, il funzionamento e il saldo dei conti bancari. Le società di gestione dei portafogli sono soggette, nei confronti della loro clientela, alle stesse regole delle banche in materia di segreto professionale.
Come in tutti i Paesi dotati di un sistema finanziario organizzato, il segreto professionale non è tuttavia opponibile agli organismi di vigilanza del sistema bancario monegasco, anch’essi soggetti al segreto professionale, né alle autorità giudiziarie monegasche che agiscono nell’ambito di un procedimento penale.
Al di fuori di questi casi, il segreto professionale può essere sollevato solo nei confronti di persone fiscalmente domiciliate in Francia in virtù della convenzione fiscale franco-monegasca del 1963.
Dal 1993 l’autorità monegasca per la protezione dei dati personali è la Commissione di Controllo delle Informazioni Nominative. Si tratta di un’Autorità Amministrativa Indipendente istituita dalla legge n. 1.165 del 23 dicembre 1993, modificata. Dispone di poteri propri quali raccomandazione, decisione, proposta normativa, ammonimento o diffida. Agisce “per conto dello Stato” e alcune competenze attribuite all’amministrazione le sono delegate.
La CCIN ha il compito di vigilare sul rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone in un ambito specifico: l’utilizzo dei loro dati personali.
Essa si assicura così che il trattamento informatico di tali informazioni non leda la vita privata degli interessati, la loro libertà di movimento e la loro libertà di coscienza.
2. Lotta contro il riciclaggio di denaro
Il Principato di Monaco conduce da lungo tempo una politica attiva di lotta contro le attività criminali organizzate, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
A tal fine, i testi normativi (leggi, ordinanze sovrane e decreti ministeriali) sono regolarmente rafforzati e sono stati, in diverse occasioni, valutati positivamente dagli organismi internazionali competenti:
- G.A.F.I. (Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di capitali)
- MONEYVAL (Consiglio d’Europa)
- F.M.I. (Fondo Monetario Internazionale)
Inoltre, negli ultimi anni il Principato ha anche rafforzato in modo significativo le risorse umane e materiali della sua Financial Intelligence Unit; il SICCFIN (Servizio di Informazione e Controllo sui Circuiti Finanziari), che ha stipulato accordi con altre 24 F.I.U. e fa parte del Gruppo Egmont che riunisce le F.I.U. di 110 Paesi.
Una delle principali direttive impartite da S.A.S. il Principe Sovrano al momento della sua ascesa è stata che la piazza finanziaria deve essere all’avanguardia nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.